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Statuto della Società Tiburtina di Storia e d’Arte
Art. 1
La Società Tiburtina di Storia e d’Arte (già Accademia degli Agevoli e Colonia degli Arcadi Sibillini) ha lo scopo di promuovere lo studio della storia e la tutela dei monumenti della Regione Tiburtina.
Art. 2
[La sede della Società, per concessione dell’On. Ministero della P. I., è presso la Villa d’Este, in Tivoli.] La sede della Società è attualmente presso il Museo della città, in Via della Carità, 1 (Piazza Campitelli) a Tivoli.
Art. 3
L’attività della Società si esplica:
- con la pubblicazione di una rivista, intitolata “Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d’Arte”;
- con la raccolta di «Studi e fonti» inerenti alla Regione Tiburtina ed eventuale pubblicazione di essi;
- col promuovere la costituzione di un museo cittadino e di un gabinetto di stampe interessanti la Regione; la formazione di una biblioteca che accolga pubblicazioni relative alla storia e all’arte tiburtine; la riunione di archivi dispersi o abbandonati;
- col tenere conferenze e gite illustrative della storia e dei monumenti della Regione.
Art. 4
La Società è retta da un Consiglio di Presidenza composto da 11 membri, fra i quali viene designato il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Segretario aggiunto, l’Addetto alle pubbliche relazioni, il Direttore responsabile delle pubblicazioni sociali e due Consiglieri con funzione di controllo amministrativo, tutti con voto deliberativo, nominati dall’Assemblea dei soci. Fanno parte di diritto del Consiglio, in qualità di Consigliere onorario, gli ex Presidenti della Società, con pieno diritto di voto deliberativo: in caso di parità nelle deliberazioni consiliari sarà determinante il voto del Presidente. Il Consiglio dura in carica per un triennio. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 5
La rappresentanza legale della Società è affidata al Presidente in carica.
Art. 6
L’organizzazione della Società è ripartita fra le Assemblee dei Soci, il Presidente, il Consiglio di Presidenza e il Comitato di redazione.
Art. 7
Il funzionamento della Società avviene mediante:
- le assemblee dei soci (organo deliberante);
- il Consiglio di Presidenza (organo esecutivo);
- il Comitato di redazione (organo consultivo);
- il Presidente (organo dirigente);
- i Consiglieri con funzioni di controllo amministrativo.
Art. 8
Le assemblee sono costituite da tutti i soci, in regola coi pagamenti delle quote sociali, riuniti per discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le norme regolamentari dispongono sulle attribuzioni, modalità e validità delle deliberazioni.
Art. 9
Le assemblee sono di due specie:
- L’assemblea ordinaria, che ha luogo ogni anno, allo scopo:
- di udire la relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno precedente e di pronunciarsi in merito ad essa;
- di aggiornare eventualmente lo Statuto e il Regolamento;
- di discutere sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno;
- di provvedere, allo scadere dei poteri del Consiglio di presidenza, alla rielezione dello stesso.
- L’assemblea straordinaria ha luogo su richiesta avanzata da non meno di un quinto dei soci aventi diritto o per iniziativa del Consiglio di Presidenza. Discute su argomenti di urgente soluzione o di speciale importanza, secondo l’ordine del giorno.
Art. 10
I Soci si dividono in cinque categorie:
- onorari sono quelli che, per meriti personali (culturali o scientifici) hanno titolo a tale qualifica;
- collaboratori sono quelli che, con scritti o con conferenze, contribuiscono allo sviluppo della Società;
- ordinari;
- familiari del socio, la cui quota sociale è ridotta ad un terzo;
- sostenitori, che possono essere persone od Enti.
Possono essere iscritti anche studenti delle scuole medie superiori di età inferiore ai 18 anni, i quali usufruiranno di una riduzione del 50% sulla quota annuale.
Essi non avranno diritto al voto. Tutti i soci in regola con pagamenti, salvo la categoria dei familiari di cui sopra, hanno diritto di ricevere pubblicazioni ordinarie e straordinarie della società.
Art. 11
Il Consiglio di Presidenza stabilisce, anno per anno, l’ammontare della quota sociale.
Art. 12
Le entrate della Società si dividono in:
- ordinarie, costituite dalle quote di associazione e dagli interessi attivi sui titoli, conti correnti, libretti a risparmio ecc. in possesso della Società;
- straordinarie, costituite da contributi di Enti pubblici e privati e da ogni cespite per vendita di pubblicazioni ecc.
Art. 13
Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili di proprietà sociale, da eventuali beni immobili e da ogni altro titolo.
Art. 14
Le norme di esecuzione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento.
Art. 15
L’eventuale scioglimento della Società deve essere deliberato da almeno 2/3 dei Soci iscritti aventi diritto al voto, che stabiliranno anche a quale Ente debba essere devoluto il capitale e il patrimonio sociali.
Art. 16
Il presente Statuto e il relativo Regolamento entreranno in vigore subito dopo essere stati approvati dall’Assemblea dei Soci.
Regolamento della Società Tiburtina di Storia e d’Arte
Art. 1
La Società Tiburtina di Storia e d’Arte persegue scopi esclusivamente culturali, entro i limiti fissati dallo Statuto.
Art. 2
Il Presidente della Società, d’intesa con i Colleghi del Consiglio di Presidenza ne promuove ogni attività, convoca le assemblee, firma gli atti ufficiali.
Art. 3
Il Vice-Presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.
Art. 4
Il Consiglio di Presidenza ha per compiti specifici:
- curare l’osservanza dello Statuto e del Regolamento e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci;
- provvedere al buon andamento della Società;
- deliberare l’ammissione, la decadenza e la radiazione dei soci;
- proporre all’assemblea la proclamazione dei soci onorari;
- esaminare i bilanci e i conti consuntivi da presentare all’assemblea dei soci;
- nominare un Comitato di redazione, che proponga la pubblicazione dei lavori;
- esaminare le proposte del Comitato di redazione e decidere sulla pubblicazione del materiale proposto e sulla relativa spesa;
- autorizzare il Presidente a stipulare contratti di ordinaria amministrazione e a stare eventualmente in giudizio.
Art. 5
Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono valide a maggioranza dei voti. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio di Presidenza.
Art. 6
I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, si intendono decaduti dalla carica. Qualora nel triennio venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Consiglio, essi saranno sostituiti dai soci che nella precedente elezione abbiano riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti.
Art. 7
Il Segretario provvede, con il Presidente, all’attuazione dei deliberati del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee, cura l’esatta compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee, assolve i particolari incarichi a lui affidati dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza. Il Segretario aggiunto collabora con il Segretario nelle mansioni affidategli o in funzione di sostituto in caso di assenza del Segretario.
Art. 8
Il Cassiere provvede all’esazione delle quote sociali ed esegue i pagamenti, tenendone nota su un Libro cassa, per ordine cronologico e conservando tutte le pezze di appoggio. Il danaro esuberante alle spese correnti sarà depositato in un libretto bancario intestato alla Società. I prelevamenti delle somme dovranno essere effettuati a mezzo assegni con firma congiunta del Presidente e di un consigliere.
L’addetto alle pubbliche relazioni mantiene i contatti col mondo culturale esterno, operando per l’interesse ed il prestigio della Società e prendendo ogni iniziativa per attuare le decisioni del Consiglio, specialmente per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, conferenze, visite guidate, gite sociali e pubbliche manifestazioni.
Il Direttore delle pubblicazioni sociali, con la collaborazione del Comitato di redazione, cura la pubblicazione degli « Atti e Memorie », della collana « Studi e fonti » e di altre opere inserite nella « Miscellanea » o a carattere straordinario, secondo le deliberazioni del Consiglio.
Art. 9
I due Consiglieri con funzioni di controllo amministrativo seguono lo svolgimento delle operazioni contabili, ne accertano l’esatta corrispondenza ai deliberati del Consiglio di Presidenza e danno il consenso alle spese.
Art. 10
Può far parte della Società chiunque ne presenti domanda, controfirmata da un socio. Non si fa distinzione di cultura specializzata, di razza, di religione, di partito politico o di sesso.
Art. 11
La domanda di ammissione a socio deve essere deliberata al massimo entro due mesi dalla sua presentazione, dal Consiglio di Presidenza, che procede o meno alla sua accettazione.
Ricevuta la comunicazione di ammissione, il nuovo socio è tenuto, entro i quindici giorni successivi alla comunicazione, a versare la quota dell’anno e ad acquistare la tessera sociale.
Art. 12
Il Socio, ad eccezione di quello appartenente alla categoria «familiari», purché in regola coi pagamenti delle quote sociali e con non meno di sei mesi di anzianità dall’iscrizione, ha diritto ad intervenire e a votare nelle assemblee, a presentare al Consiglio di Presidenza proposte, in armonia con gli scopi della Società e a collaborare alla loro traduzione in atto.
Art. 13
Il Socio che non intenda far più parte della Società è tenuto a dare per iscritto le sue dimissioni entro l’ultimo mese dell’anno in corso.
Art. 14
Il pagamento dei contributi sociali deve avvenire entro tre mesi dall’inizio dell’anno, trascorso il quale termine il socio inadempiente sarà dichiarato dimissionario e verrà a lui sospeso l’invio di ogni pubblicazione sociale.
Art. 15
La convocazione delle assemblee è fatta dal Presidente, mediante invito personale, da spedirsi 15 giorni prima della data fissata per le assemblee stesse. Perché le assemblee siano valide, devono essere presenziate da un terzo dei soci aventi diritto, onorari, collaboratori, ordinari e sostenitori, per la prima convocazione. In caso di mancanza di numero legale, dopo un’ora da quella fissata per l’assemblea, questa avrà luogo in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo il caso contemplato nell’art. 16 dello Statuto.
Art. 16
Le assemblee sono presiedute da un socio eletto fra presenti, con l’assistenza del Segretario della Società.
Art. 17
Nelle assemblee, l’elezione del Consiglio di Presidenza avviene a maggioranza di voti, a scrutinio segreto, da parte dei soci presenti. Tutti i soci sono eleggibili e i membri del Consiglio di Presidenza scaduti sono rieleggibili.
Art. 18
Il seggio elettorale è costituito da una Commissione di scrutinio nominata dall’Assemblea.
Art. 19
Il voto è personale, e i Soci, impossibilitati a partecipare alla votazione, potranno farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega apposta in calce al proprio foglio d’invio.
Art. 20
I verbali delle assemblee vengono redatti alla chiusura di esse dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea stessa.
I verbali del Consiglio di Presidenza verranno redatti dal Segretario della Società, letti nell’adunanza successiva e approvati, dopo eventuali modifiche, con la firma del Presidente e del Segretario.
Art. 21
Nella sede si conservano l’archivio, la biblioteca e quant’altro è di proprietà della Società.